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Seppur in ritardo, ci occupiamo delle Conclusioni dell’Avvocato Generale Trstenjak del 12 gennaio 2012 nel caso Kastrati e altri (C-620/10).
Si tratta di una domanda di pronuncia pregiudiziale sull’interpretazione del Regolamento Dublino, sottoposta alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea da un giudice svedese, nello specifico dalla Corte Amministrativa di Stoccolma.

Le Conclusioni dell’Avvocato Generale, per quanto non vincolanti, sono ovviamente molto importanti in vista della sentenza della Corte, che arriverà più avanti.

La causa che ha originato questa domanda di pronuncia pregiudiziale riguarda una signora e i suoi due figli, cittadini di un Paese terzo, entrati nello spazio Schengen con un visto rilasciato dalla Francia e, successivamente, recatisi in Svezia, dove hanno presentato una domanda di asilo in data 30 aprile 2009.

La Svezia presentava pertanto alla Francia richiesta di “presa in carico” della famiglia, al fine di esaminare la domanda di asilo, ai sensi del Regolamento Dublino.
Successivamente, i ricorrenti chiedevano il rilascio di un permesso di soggiorno in Svezia, in ragione di un vincolo familiare in quel Paese. Quindi, ritiravano la loro domanda di asilo in data 22 giugno 2009.

A seguito dell’accoglimento, da parte delle autorità francesi, della richiesta di presa in carico, la Svezia, il 30 luglio 2009, respingeva la richiesta di permesso di soggiorno e disponeva il trasferimento in Francia dei ricorrenti. Questi proponevano ricorso, vincendolo. Tale decisione veniva però impugnata dalle autorità svedesi e il giudice del rinvio decideva di sospendere il procedimento per chiedere alla Corte di Giustizia dell’Unione, sostanzialmente, se il ritiro della domanda di asilo influenzi l’applicabilità del Regolamento Dublino e se, per la soluzione di tale questione, sia rilevante lo stato di avanzamento della procedura al momento in cui è ritirata la domanda.

Messa in altri termini: può un richiedente asilo che ha presentato domanda in uno Stato membro sottrarsi all’applicazione del Regolamento Dublino ritirando tale domanda (e qualora non ne abbia presentate altre)?

Vediamo come l’Avvocato Generale risolve la questione, in attesa di sapere se  le sue Conclusioni saranno seguite dalla Corte.

Innanzitutto, sottolineiamo come si registri una – prevedibile – spaccatura fra gli Stati membri che hanno ritenuto di depositare osservazioni durante la fase scritta del procedimento.

Infatti, mentre gli “Stati del Nord” che sono intervenuti (Paesi Bassi, Regno Unito, Germania) ritengono che il Regolamento Dublino sia applicabile anche in caso di ritiro della domanda di asilo, al contrario Italia e Grecia, nonché la Commissione europea, hanno sostenuto che il ritiro della domanda di asilo comporti la disapplicazione del Regolamento Dublino.
Dal canto loro, i ricorrenti hanno sottolineato di non aver in realtà mai voluto chiedere asilo, ma soltanto ottenere un permesso di soggiorno.

L’Avvocato Generale parte proprio da questo punto per affermare, in apertura, che incombe al giudice nazionale valutare se la domanda debba essere considerata o meno una domanda di asilo ai sensi del Regolamento Dublino (par.20 delle Conclusioni).

Nel caso in cui il giudice nazionale ritenga che la domanda debba essere considerata una domanda di asilo ai sensi del Regolamento Dublino, si pone dunque il problema principale sollevato da questa domanda pregiudiziale, cioè se il ritiro della domanda influenzi l’applicabilità del Regolamento Dublino.

La risposta contenuta nelle Conclusioni dell’Avvocato Generale Trstenjak è negativa. Infatti, nel par. 22 si legge che

[s]ebbene il caso di ritiro di un’unica domanda di asilo […] nonché le conseguenze che ne derivano, non siano disciplinate espressamente nel [Regolamento Dublino II], un’interpretazione sistematica del regolamento sulla scorta del suo testo e del suo obiettivo comporta, a mio avviso, che il richiedente che ha presentato solo una domanda di asilo non può escludere l’applicabilità del [Regolamento Dublino II] a tale domanda ritirando unilateralmente la medesima.” 

Questi a nostro parere i punti principali del ragionamento dell’AG:

  • Gli obiettivi essenziali del Regolamento Dublino II sono: 1) garanzia del diritto di asilo mediante un procedimento rapido, fondato su criteri obiettivi ed equo (che impedisca il fenomeno dei c.d., “richiedenti asilo vaganti”); 2) prevenzione dell’abuso (c.d. asylum shopping”) (par. 24 e 25). 
  • Il Regolamento Dublino II contiene disposizioni concernenti il ritiro di una domanda di asilo, ma solo nel caso in cui il richiedente abbia presentato più di una domanda di asilo; niente è detto, invece, qualora la domanda ritirata fosse anche l’unica presentata (par. 30 e 31). 
  • Dal contesto generale delle disposizioni sulla procedura di asilo si evince che solo la chiusura definitiva di una procedura di asilo comporta il venir meno della competenza già fondata di uno Stato. Ai sensi della Direttiva 2005/85/CE (Direttiva Procedure), infatti, la dichiarazione di ritiro della domanda di protezione non comporta, di per sé, la chiusura della procedura di asilo; per arrivare a ciò, occorre che lo Stato membro competente adotti una corrispondente decisione. Ne consegue che lo Stato membro competente possa continuare ad essere determinato in base ai precetti del Regolamento Dublino anche dopo la dichiarazione di ritiro della domanda (par. da 34 a 39). 
  • Tale interpretazione è conforme all’obiettivo principale del Regolamento Dublino II: determinare lo Stato membro responsabile il prima possibile e solo in base a criteri oggettivi, sottraendo al richiedente la possibilità di “scegliersi” lo Stato competente all’esame (par. 44). 
  • Tale interpretazione è altresì coerente con le disposizioni in materia di competenza per il rimpatrio dell’ex richiedente asilo: infatti, ai sensi dell’art. 16, 1, lett. e) del Regolamento Dublino II, lo Stato membro competente è tenuto a riprendersi in carico l’ex richiedente asilo, nonostante la chiusura della procedura di asilo a seguito di una decisione definitiva di rigetto. Esso pertanto conserva la propria competenza anche per il rimpatrio dell’ex richiedente asilo che si dovesse trovare nel territorio di un altro Stato membro senza autorizzazione (par. 46 e 47); 
  • Il fatto poi che la Direttiva 2008/115/CE (c.d. Direttiva Rimpatri) non preveda in tale ambito (rimpatrio degli ex richiedenti asilo) norme speciali in materia di competenza, è indicativo del fatto che il Regolamento Dublino è ancora applicabile anche in tale fase (par. 50) 


Le Conclusioni dell’AG confermano dunque che l’idea alla base del Regolamento Dublino II (e, prima, della Convenzione di Dublino) è che, in uno spazio di libera circolazione delle persone, ciascuno Stato membro è responsabile nei confronti di tutti gli altri della sua politica in materia di ingresso e di soggiorno dei cittadini dei Paesi terzi. Pertanto, la competenza ricade sullo Stato membro maggiormente responsabile dell’ingresso o del soggiorno del richiedente nel territorio degli Stati membri. (par. 48)

Circa la seconda questione posta dal giudice svedese – cioè se rilevi, ai fini dell’applicabilità o meno del Regolamento Dublino II, lo stato di avanzamento della procedura al momento in cui è ritirata la domanda – la risposta dell’AG è netta: nessuna rilevanza può essere attribuita al momento in cui viene dichiarato il ritiro. (par. 53)

La risposta suggerita dall’AG alla Corte di Giustizia per rispondere alla domanda di pronuncia pregiudiziale è dunque la seguente:

Il ritiro di una domanda di asilo da parte di un richiedente che ha presentato una domanda di asilo in un solo Stato membro non influisce, in quanto tale, né sull’applicabilità del [Regolamento Dublino II], né sulla determinazione dello Stato membro competente per l’esame di tale domanda in forza dei precetti di tale regolamento. Ciò vale a prescindere dalla fase processuale in cui viene dichiarato il ritiro.” (par. 54) 

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