Con il post di oggi si conclude la pubblicazione della seconda “scheda-Paese” della rubrica Asilo negli Stati europei, dove descriviamo il funzionamento dei sistemi di asilo negli altri Paesi. 
Vi ricordiamo che le schede sui vari Paesi che via via esaminiamo si possono agevolmente trovare qui.
Per ora ci siamo occupati di Francia e Irlanda, due Paesi molto diversi sotto vari punti di vista, mentre dalle prossime settimane, come anticipato, ci occuperemo di uno Stato che presenta dei caratteri di unicità nel panorama europeo, che ne fanno un interessantissimo caso di studio: Malta.

Oggi affrontiamo invece il tema del “contenuto della protezione” in Irlanda, cioè quali sono i diritti che spettano alle persone titolari di protezione internazionale: permesso di soggiorno, titolo di viaggio, diritto di voto alle elezioni amministrative,…
Buona lettura!


IRLANDA

6. Contenuto della protezione


Titolo di soggiorno

I rifugiati hanno diritto a rimanere sul territorio irlandese a tempo indeterminato. I titolari di protezione sussidiaria, invece, hanno diritto a soggiornare per tre anni (con possibilità di estensione).
Chi viene riconosciuto come rifugiato o beneficiario di protezione sussidiaria si deve recare al Garda National Immigration Bureau ed esibire la lettera del Minister of Justice and Equality che attesta l’accoglimento della sua domanda di asilo (V. parte 4-Esame della domanda). Quindi riceve un Certificate of registration, che deve essere rinnovato generalmente a cadenza annuale.





Documento di viaggio

La Polizia di Stato (Garda Síochána) rilascia, su richiesta del rifugiato o del beneficiario della protezione sussidiaria e dietro pagamento di € 80, l’Irish Travel Document, un documento di viaggio della durata di 10 anni rinnovabile, che permette al titolare di uscire e rientrare nel territorio irlandese. 
I beneficiari di un permesso a soggiornare in Irlanda per ragioni umanitarie possono invece ottenere un documento di viaggio solo in casi eccezionali, come  la necessità di cure mediche urgenti, e solo se dimostrano di aver tentato, senza successo, di ottenere il passaporto dal proprio Stato di cittadinanza.


Accesso all’alloggio

A seguito del riconoscimento, i titolari di protezione hanno la possibilità di rimanere nei centri di accoglienza per richiedenti asilo Direct Provision (V. parte 3 – Accoglienza dei richiedenti asilo) per un periodo massimo di quattro settimane. In seguito, essi hanno accesso all’alloggio alla pari dei cittadini irlandesi, potendo ad esempio chiedere un contributo economico per sostenere le spese dell’affitto o presentare domanda per un alloggio popolare.


Accesso al mercato del lavoro

I titolari di protezione internazionale hanno libero accesso al mercato del lavoro e possono seguire corsi gratuiti di Inglese, di formazione professionale e altre tipologie di programmi finalizzati a facilitarne l’inserimento lavorativo.



Accesso alle prestazioni sociali

I beneficiari di protezione internazionale hanno accesso all’assistenza sanitaria e ai servizi sociali alla pari dei cittadini irlandesi.
I minorenni hanno diritto a frequentare gratuitamente la scuola primaria e secondaria, mentre per quella di terzo livello sono esonerati dal pagamento solo se residenti in Irlanda da almeno tre anni.



Diritto di voto

Dal 2004 il governo irlandese ha riconosciuto ai richiedenti asilo e ai titolari di protezione internazionale il diritto di elettorato attivo e passivo nelle elezioni amministrative.



Ricongiungimento familiare

I rifugiati possono chiedere il ricongiungimento familiare con il coniuge, i figli minori o, se il rifugiato è minorenne e celibe, con i genitori. Inoltre può essere richiesto il ricongiungimento con un membro della famiglia che dipende dall’assistenza del rifugiato, provando il sostegno economico da questi fornito e, se rilevante, producendo i referti medici che attestano l’incapacità fisica o mentale del membro familiare a carico.

La domanda di ricongiungimento familiare deve essere presentata all’Irish Naturalisation and Immigration Service (INIS) e viene esaminata dall’ORAC (che è anche l’organo responsabile per l’esame della domanda di asilo, V. parte 4-Esame della domanda), che esprime le sue conclusioni in una relazione che poi notifica al Minister for Justice, and Equality. Il Minister, sulla base della relazione, deciderà se concedere o meno il ricongiungimento familiare. Il tempo di attesa per ottenere questa risposta va generalmente dai 18 ai 24 mesi.



Naturalizzazione

I rifugiati possono chiedere la cittadinanza irlandese dopo tre anni di soggiorno, calcolati dal momento dell’ingresso in Irlanda, non dalla data del riconoscimento dello status. 
La domanda per la naturalizzazione deve essere presentata all’INIS e costa €175. 
I beneficiari di protezione sussidiaria o di un permesso a soggiornare in Irlanda per motivi umanitari seguono invece le regole generali destinate ai cittadini di Stati non appartenenti allo Spazio Economico Europeo: solo se dimostrano di risiedere in Irlanda da almeno cinque anni possono chiedere la cittadinanza irlandese.

In questi anni c’è stato un significativo incremento delle domande di naturalizzazione: da 1.000 nel 2000 sono infatti passate a 25.671 nel 2010, con un periodo medio di attesa per la decisione pari a 26 mesi. Il governo ha quindi approvato una riforma al fine di velocizzare la procedura.




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