Anche oggi ci occupiamo della Corte europea dei diritti dell’uomo e lo facciamo analizzando un’altra interessante decisione che ha a che fare con temi a noi vicini.
Stiamo parlando del ricorso n° 27725/10 di Samsam Mohammed Hussein e altri contro Paesi Bassi e Italia, dichiarato irricevibile in quanto manifestamente infondato dalla 3° Camera della Corte con una decisione del 2 aprile. 

Il caso in questione è poi particolarmente interessante ai nostri fini, per almeno due motivi:
– è collegato al tema della circolazione delle persone titolari di protezione internazionale all’interno dell’Area Schengen e, in particolare, al tema dell’abbandono dell’Italia (tema su cui promettiamo di tornare molto presto);
– contiene una valutazione della Corte sul sistema di asilo italiano e sulle sue mancanze; valutazione che probabilmente influenzerà future decisioni di altri Stati in merito al rinvio in Italia di persone ai sensi del Regolamento Dublino.






Questi i fatti alla base del ricorso.
La ricorrente, di origine somala, entrava in Italia nel 2008. Qui, avanzava domanda di protezione internazionale e veniva accolta nel Centro di Accoglienza per Richiedenti Asilo (CARA) di Massa Carrara. Il 28 gennaio 2009 alla ricorrente veniva riconosciuta la protezione sussidiaria.
Successivamente, la ricorrente si recava in Olanda, dove il 18 maggio 2009 – incinta di 7 mesi – presentava un’altra domanda di asilo. Dalla verifica delle impronte digitali con quelle contenute nel database di Eurodac emergeva la precedente domanda presentata in Italia.
La ricorrente, ascoltata dalle autorità olandesi, a queste riferiva che in Italia non le era stato permesso di chiedere asilo, né le era stata offerta accoglienza o assistenza sanitaria. Affermava di aver subito violenza sessuale alla stazione di Firenze.

In risposta alla richiesta dell’Olanda, l’Italia riconosceva la propria responsabilità sul caso della ricorrente e, il 5 marzo 2010, la domanda di asilo della stessa veniva rigettata dalle autorità olandesi le quali rifiutavano l’argomento secondo cui l’Italia avrebbe violato i propri obblighi internazionali in materia di asilo e, dopo aver rigettato anche il ricorso dell’interessata, programmavano il suo trasferimento verso l’Italia per il 17 giugno 2010

La ricorrente si rivolgeva dunque alla Corte europea per i diritti dell’uomo, che – ritenendo opportuno applicare l’art. 39 del Regolamento della Corte – intimava al governo olandese di astenersi dal rinviarla in Italia fino alla definizione del caso davanti alla Corte europea. 
Alla fine del 2011 la ricorrente – che nel frattempo aveva avuto una seconda figlia – presentava un’ulteriore domanda di asilo in Olanda. In tale occasione, riconosceva di aver in realtà ricevuto dall’Italia un permesso di soggiorno valido per tre anni, ma affermava di essere stata obbligata a lasciare il centro di accoglienza una volta ottenuta la protezione sussidiaria senza aver ricevuto indicazioni su dove rivolgersi per trovare un lavoro e assistenza. 


Il sistema di asilo italiano 


I giudici analizzano quindi la procedura di asilo in Italia e la fase di accoglienza dei richiedenti asilo, facendo riferimento alle “Raccomandazioni dell’UNHCR sugli aspetti rilevanti della protezione dei rifugiati in Italia” (documento del luglio 2012), al rapporto del Commissario per i diritti umani del Consiglio d’Europa del settembre 2012 (su questo si può leggere il nostro post del 20 settembre 2012) nonché a due rapporti di ONG sull’applicazione del Regolamento Dublino.

Nei paragrafi da 51 a 55 della Decisione vengono anche descritte le prassi di alcuni altri Stati europei in materia di rinvii verso l’Italia ai sensi del Regolamento Dublino. In particolare, mentre in Belgio e in Germania alcuni giudici hanno bloccato dei trasferimenti in Italia per timore di violazione dei diritti fondamentali dei richiedenti asilo, nel Regno Unito un caso analogo – EM (Eritrea) and others v. the Secretary of State for the Home Department

[2012] EWCA Civ 1336 – è stato risolto in maniera opposta, in quanto i giudici hanno ritenuto che non fosse dimostrato che il sistema di asilo italiano, per quanto altamente problematico, presentasse carenze sistemiche tali da far sospendere il trasferimento, facendo riferimento anche alla sentenza della Corte di Giustizia UE nel caso NS e ME da noi analizzato in questo post del 26 dicembre 2011.


Le richieste della ricorrente

CONTRO I PAESI BASSI
La ricorrente, nel ricorso alla Corte europea per i diritti dell’uomo, afferma che il suo rinvio in Italia violerebbe l’art. 3 della CEDU (“Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti”) sia perché lei ed i suoi figli non avrebbero accesso ad alcuna forma di alloggio e sostegno e finirebbero dunque per trovarsi “in strada”, sia perché vi sarebbe il rischio di un rinvio dall’Italia alla Somalia. In collegamento con tali rischi, la ricorrente lamenta anche una violazione dell’art. 13 della CEDU (Diritto a un ricorso effettivo), in quanto non avrebbe avuto accesso a un rimedio effettivo. Infine, la ricorrente lamenta anche una possibile violazione dell’art. 8 della CEDU (Diritto al rispetto della vita privata e familiare) in quanto lei ed i suoi figli non sarebbero in grado, in Italia, di costruirsi una normale vita familiare e rischierebbero di essere separati. 

CONTRO L’ITALIA
La ricorrente afferma di aver subito in Italia dei trattamenti contrari all’art. 3 CEDU e, in relazione a tale violazione, di non aver avuto accesso a un rimedio effettivo ai sensi dell’art 13 CEDU; inoltre, lamenta anche una violazione dell’art. 8.


La valutazione della Corte

La Corte nota innanzitutto le incongruenze nel racconto della ricorrente, la quale aveva inizialmente affermato che non le era stato permesso di chiedere asilo in Italia e che non le era stata offerta alcuna accoglienza, mentre – a seguito delle dichiarazioni del governo italiano – aveva ammesso di aver ricevuto un permesso di soggiorno valido per tre anni e di aver avuto accesso all’accoglienza. (par. 63 della decisione della Corte) 

Tuttavia, i giudici non ritengono nemmeno necessario esaminare se il ricorso in questione sia o meno basato su fatti deliberatamente inventati o distorti, in quanto lo considerano – a prescindere da ciò – manifestamente infondato (par. 64). 

Vediamo perché.

Nel ricordare i principi generali che regolano la materia, la Corte (al par. 70) sottolinea, tra l’altro, che:
1) il mero fatto che una persona espulsa si troverà, nello Stato di destinazione, in una condizione economica peggiore rispetto a quella attuale, non è sufficiente perché ci si trovi in presenza di una violazione dell’art. 3 CEDU;
2) l’art. 3 CEDU non può essere interpretato nel senso che gli Stati siano obbligati a fornire a tutte le persone che si trovano sotto la loro giurisdizione un alloggio, né si può ritenere che tale articolo obblighi gli Stati a fornire ai rifugiati l’assistenza finanziaria necessaria per mantenere un certo standard di vita.  


La Corte passa quindi all’esame del caso di specie e lo fa mettendo subito in luce una differenza sostanziale rispetto al caso MSS contro Belgio e Grecia, la fondamentale sentenza del gennaio 2011 in cui, come si ricorderà, la Grande Camera della Corte ha, tra le altre cose, condannato il Belgio per il rinvio di un richiedente asilo in Grecia ai sensi del Regolamento Dublino, di fatto sospendendo momentaneamente tali rinvii verso la Grecia
Ebbene, la Corte osserva (ai par. 72 e 73) che in questo caso la ricorrente – tre giorni dopo essere arrivata in Italia – è stata accolta presso il CARA di Massa Carrara e che, nel giro di 5 mesi dalla presentazione della domanda di asilo, ha ricevuto una risposta positiva dalla competente Commissione Territoriale, un permesso di soggiorno valido per tre anni e un titolo di viaggio. Tutto ciò, continua la Corte, le dava accesso al lavoro e ad una serie di diritti (in materia sociale, sanitaria, lavorativa, educativa, alloggiativa) alla pari dei cittadini italiani. 
Inoltre, la ricorrente è rimasta nel CARA per altri due mesi e mezzo dopo la decisione della Commissione Territoriale, allontanandosi nell’aprile 2009. 
Anche ammettendo che la ricorrente sia stata in realtà allontanata dal CARA per far posto a nuovi richiedenti asilo, la Corte ritiene che il fatto che fosse incinta le avrebbe dato priorità per l’ingresso nello SPRAR (Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati). Tuttavia, non vi è alcuna indicazione che la ricorrente abbia cercato assistenza in Italia per trovare un lavoro o un’altra accoglienza al momento della sua uscita dal CARA. (par. 74)

Pertanto, la Corte ritiene che il trattamento della ricorrente in Italia non possa essere considerato in violazione dell’art. 3 CEDU.


I giudici di Strasburgo passano quindi ad analizzare le prospettive della ricorrente in caso di rinvio in Italia, in considerazione della sua condizione di (ex) richiedente asilo e, in quanto tale – come affermato dalla Corte in MSS contro Belgio e Grecia –, membro di un gruppo particolarmente svantaggiato e vulnerabile, che necessita di speciale protezione.

A tale riguardo, la Corte nota innanzitutto che la ricorrente, madre di due bambini piccoli, sarebbe comunque considerata in Italia come una persona “vulnerabile” e dunque avrebbe speciale considerazione per quanto concerne l’accesso all’accoglienza.  (par. 77)
Inoltre, la Corte – sulla base dei rapporti sull’Italia redatti tanto dalle istituzioni italiane quanto da organizzazioni non governative o internazionali – considera (par. 78) che, benché le condizioni di vita in Italia dei richiedenti asilo e delle persone già riconosciute come beneficiarie di protezione internazionale o umanitaria mettano in luce alcuni difetti del sistema, non si può parlare di falle sistemiche nell’offerta di supporto ai richiedenti asilo
Anche qui la Corte mette in luce la differenza tra il caso di cui ci occupiamo oggi e quello alla base della sentenza MSS contro Belgio e Grecia
Al contrario, secondo la Corte, i rapporti dell’UNHCR e del Commissario per i diritti umani del Consiglio d’Europa parlano di recenti miglioramenti nel sistema e tutti i rapporti a disposizione della Corte descrivono una struttura capillare di accoglienza predisposta per rispondere alle necessità dei richiedenti asilo

Pertanto, la Corte non ritiene che la ricorrente abbia dimostrato che il suo rinvio in Italia possa comportare un rischio reale e imminente di subire dei trattamenti di una gravità tale da violare l’art. 3 CEDU e dichiara il ricorso in questione “manifestamente infondato”, respingendolo ex art. 35 (4) CEDU in quanto irricevibile, anche con riferimento alle asserite violazioni degli art. 13 e 8 CEDU.
Si tratta di una decisione definitiva.


In sede di rapido commento, non possiamo esimerci dal notare come la terza Camera della Corte sia stata molto netta nell’escludere che il trattamento dei richiedenti asilo in Italia presenti falle tali da poter violare l’art. 3 CEDU.
Al di là del caso singolo, certo non felicissimo in sé, non ci pare che i giudici abbiano al momento lasciato spiragli per condanne dell’Italia in materia di accoglienza dei richiedenti asilo né per decisioni che blocchino i trasferimenti da altri Paesi verso l’Italia ai sensi del Regolamento Dublino II, così come era stato per il caso MSS contro Belgio e Grecia, richiamato in più occasioni dalla Corte per sottolineare le differenze con il caso italiano. Si veda in particolare il par. 78 della decisione.

Ciò tuttavia non può certo far ritenere che allora in Italia “vada tutto bene” e, anzi, rimane completamente aperta l’enorme questione delle prospettive per coloro a cui viene riconosciuta una protezione (internazionale o umanitaria). 
Come emerge dagli stessi materiali consultati dalla Corte europea, e come è del resto evidente agli operatori del settore, alcuni cronici problemi del sistema di asilo italiano, e soprattutto la carenza di percorsi di integrazione successivi al riconoscimento della protezione, fanno sì che sia sempre più complicato trovare in Italia – ovviamente anche a causa dell’attuale situazione economica – autonomia e stabilità. 
E’ anche per questi motivi – oltre che per ragioni dettate da legami familiari o culturali, conoscenza della lingua,… – che così tante persone che chiedono asilo in Italia, prima o dopo il riconoscimento della protezione, decidono di lasciare questo Paese, finendo però spesso “intrappolate” nelle regole europee (Dublino e Schengen) che le costringono a ricominciare dalla casella di partenza

Ma su questo, come anticipato, torneremo presto.


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