Seconda parte della nostra scheda sul funzionamento del sistema di asilo britannico. Dopo aver pubblicato i dati principali relativi al 2012, oggi ci occupiamo dell’avvio della procedura di asilo.
Buona lettura!

REGNO UNITO
Parte 2 – Avvio della procedura


 
Foto: gentile concessione di Alberto Campi scattata a Trieste, per informazioni visitate il suo blog
Registrazione della domanda


La domanda d’asilo può essere presentata sul territorio ovvero al confine (agli aeroporti o nei porti). 
Nel 2011 sono state presentate rispettivamente 17.546 domande sul territorio e 2.319 al confine.



Per presentare domanda al confine il richiedente asilo deve rivolgersi a un funzionario dell’UKBA (UK Border Agency), che è l’agenzia per il controllo delle frontiere del governo britannico, nonché l’organismo responsabile delle domande d’asilo nel Regno Unito, e fa parte dell’Home Office.

Per presentare domanda d’asilo una volta sul territorio, il richiedente deve prendere appuntamento all’unità di selezione per l’asilo (asylum screening unit) dell’Home Office a Croydon (a sud di Londra). Il richiedente asilo può anche presentarsi direttamente alla screening unit senza appuntamento, ma non gli sarà garantito di essere ricevuto.

Il richiedente asilo deve portare con sé i seguenti documenti alla screening unit: il passaporto suo e quello dei membri della famiglia (nel caso ve ne siano); certificati di registrazione alla polizia; altri documenti d’identità (quali carte d’identità, certificati di nascita, certificati di matrimonio, certificati scolastici o altri); certificati di residenza (quali attestati bancari, contratti, bollette). Il richiedente asilo deve anche fornire 4 fototessere. Il passaporto viene trattenuto dall’Home Office mentre viene presa una decisione.


Prima intervista 
Sia che la domanda venga presentata al confine sia che venga presentata sul territorio, al richiedente viene fatta una prima breve intervista, cosiddetta “screening”. Durante l’intervista vengono prese le impronte digitali. Il richiedente può richiedere il supporto di un interprete.


Detenzione e inserimento in procedura accelerata
Se in seguito a questa prima intervista il richiedente asilo viene ritenuto “idoneo alla detenzione”, e si considera che la domanda può essere risolta in breve tempo, il Home Office può decidere di detenere il richiedente e inserirlo in una procedura accelerata (detained fast track). 

Un richiedente asilo può essere ritenuto “idoneo alla detenzione” quando il Home Office ha fondati motivi per credere che il richiedente si renderebbe irreperibile. In pratica, questo vuol dire che chiunque può essere “idoneo alla detenzione”, ad eccezione di minori, donne in avanzato stato di gravidanza, vittime di tortura, persone disabili o affette da gravi condizioni mentali. I richiedenti asilo possono essere detenuti anche nel caso in cui si stabilisca, ai sensi del Regolamento Dublino, che un altro Stato è responsabile per l’esame della domanda, in attesa del trasferimento.

Il Home Office considera poi che la domanda possa essere risolta in breve tempo quando sembra che non saranno necessari chiarimenti sul caso (ad esempio se non vi sono materiali da considerare) e che la domanda potrebbe quindi essere esaminata nel periodo di tempo previsto dalla procedura accelerata (10-14 giorni). Oppure quando il caso appare “chiaramente infondato”, secondo la sezione 94 dell’Atto di Nazionalità, Immigrazione e Asilo del 2002, che contiene un elenco di Paesi terzi sicuri: Albania, Jamaica, Macedonia, Repubblica di Moldova, Bolivia, Brasile, Ecuador, Sud Africa, Ucraina, India, Mongolia, Ghana (per uomini), Nigeria (per uomini), Bosnia-Herzegovina, Gambia (per uomini), Kenya (per uomini), Liberia (per uomini), Malawi (per uomini), Mali (per uomini), Mauritius, Montenegro, Perù, Serbia, Sierra Leone (per uomini), Kosovo, Korea del Sud.
Anche se un richiedente asilo proviene da uno di questi paesi, il merito del caso deve comunque essere considerato. 

L’inserimento in procedura accelerata può essere previsto anche quando il Home Office valuta che la domanda sia stata fatta per rimandare un’espulsione o quando il richiedente ha in passato avuto la possibilità di presentare una domanda ma non lo ha fatto


Se invece il richiedente non può essere inserito in una procedura accelerata perché non sussistono i presupposti di cui sopra, ovvero il richiedente appartiene a una delle categorie “vulnerabili”, il caso viene assegnato ad un’autorità competente a prendere una decisione sulla domanda, che si trova nell’area dove il richiedente risiede.  Ne parleremo più approfonditamente nelle prossime puntate.

Al richiedente che non è detenuto viene anche rilasciata una carta di registrazione della domanda (Application Registration Card – ARC) che certifica la domanda di asilo e contiene i dati del richiedente e la sua foto. 


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