Pubblichiamo oggi una nuova puntata della nostra scheda sulla Polonia, dedicata all’esame della domanda di asilo. E’ una puntata molto ricca di informazioni che dividiamo in 4 capitoli:

1) Organo responsabile della domanda
2) Le procedure di esame della domanda (ammissibilità, ordinaria, prioritaria)
3) Possibili esiti della procedura (status di rifugiato, protezione sussidiaria, “tollerato”)
4) Domande di asilo reiterate

Buona lettura!

POLONIA

4. ESAME DELLA DOMANDA




1) Organo responsabile della domanda

L’organo responsabile dell’esame della domanda in prima istanza è l’Ufficio Stranieri del Ministero dell’Interno e dell’Amministrazione, operante attraverso il Dipartimento per i rifugiati e le procedure di asilo.

Foto: gentile concessione di Alberto Campi
Per informazioni visitate il suo blog




2) Le procedure di esame della domanda

L’ordinamento polacco prevede una procedura di ammissibilità e, se la domanda viene ammessa, due diverse procedure:

– La procedura ordinaria
– La procedura prioritaria

Non sono invece previste procedure speciali per la presentazione della domanda al confine.


La procedura di ammissibilità

Tutti i richiedenti asilo sono sistematicamente sottoposti, secondo il disposto dell’art. 40 della “Legge sulla protezione”, ad una procedura di ammissibilità della loro domanda di asilo.
Anche in questo caso l’Ufficio Stranieri è l’autorità responsabile della valutazione.
Qualora la domanda sia giudicata inammissibile verrà emessa una decisione di interruzione della procedura.

Una domanda di asilo è considerata inammissibile quando:
– Un altro Stato Membro ha già riconosciuto lo status di rifugiato al richiedente.
– Il richiedente ha presentato una domanda di asilo reiterata, a seguito di una decisione definitiva, basandola sulle medesime circostanze.
– Nel caso in cui il coniuge di un richiedente asilo proponga una nuova domanda, dopo che il richiedente ha ricevuto una decisione finale, quando il caso del coniuge era parte della domanda fatta per conto di entrambi e non ci siano fatti che giustificano una trattazione separata.  

Nell’anno 2012 l’Ufficio Stranieri ha registrato 649 casi conclusi con un procedimento di interruzione, di cui:
– 2 perchè il richiedente era già stato riconosciuto rifugiato in un altro Stato Membro.
– 644 perché si trattava di una domanda reiterata basata sulle medesime circostanze. 
– 3 perché la domanda era già stata presentata congiuntamente a quella di un coniuge, sulla base di motivi identici.



La procedura ordinaria

Nella procedura ordinaria il limite  di tempo per l’assunzione della decisione è fissato dalla legge in 6 mesi. Se il limite non è rispettato il Capo dell’Ufficio Stranieri deve informare il richiedente, per iscritto, delle ragioni che determinano il ritardo (solitamente le giustificazioni sono molto generiche) e il richiedente può presentare un reclamo. 
L’unica conseguenza di questo ritardo, comunque, è (v. anche Parte 3-Accoglienza dei richiedenti asilo) la possibilità per il richiedente asilo di domandare un permesso di lavoro. 

Nella procedura ordinaria i richiedenti asilo sono sempre sottoposti ad un colloquio, ad eccezione del caso in cui:
– Gli elementi acquisiti consentono l’emanazione di una decisione in merito al riconoscimento dello status di rifugiato 
– Il richiedente asilo non può essere intervistato (ad esempio in caso di problemi di salute o psicologici).

Il colloquio dei richiedenti asilo non è regolato dalla legge polacca quanto alle modalità di svolgimento. Le persone a cui è assegnato il ruolo di intervistatore devono nondimeno prendere parte ad un training presso l’Ufficio Stranieri e affiancare per un periodo nei colloqui i colleghi con esperienza.
Il colloquio è tenuto da un impiegato dell’Ufficio Stranieri in una lingua che sia comprensibile al richiedente asilo (nel formulario per la richiesta d’asilo è stata previamente indicata la lingua madre e le altre lingue conosciute dal richiedente). Pertanto, il richiedente asilo ha diritto ad un interprete.

Non è esclusa dalla legge polacca la possibilità di registrare il colloquio con audio e video, previo consenso dell’intervistato (tuttavia nel 2012 non si sono registrati simili casi).
Dopo il colloquio personale, l’intervistato ha diritto a ricevere una copia dell’intervista. Il documento finale è redatto in lingua polacca; non rappresenta una trascrizione ma contiene comunque tutte le domande e le risposte. Il documento è inoltre scritto a mano (il che comporta talora difficoltà di lettura) e prima della firma, al termine del colloquio, deve essere letto al richiedente, in una lingua a lui comprensibile. 
Prima della firma l’intervistato può apportare anche delle modifiche se le ritiene opportune (in ogni caso ha il diritto di ricevere informazioni riguardo questa possibilità).


La procedura prioritaria

In caso di manifesta infondatezza della domanda è possibile analizzare la domanda di asilo in via prioritaria. 
In base alla “Legge sulla Protezione” la domanda è considerata manifestamente infondata in taluni casi:
 – le ragioni addotte alla base della domanda di asilo sono diverse dal “fondato timore di essere perseguitato o di subire un serio danno” o in ogni caso non sono addotte informazioni o circostanze che si riferiscano a tali elementi; 
– il richiedente asilo ha fuorviato le autorità nascondendo o presentando informazioni o documenti falsi determinanti per la procedura d’asilo;
– il richiedente ha già presentato altre domande di asilo con dati personali diversi;
– le spiegazioni fornite al momento della presentazione della domanda di asilo relative alle persecuzioni subite sono inconsistenti, contraddittorie, improbabili o insufficienti;
– il richiedente ha presentato una domanda di asilo solo per ritardare o ostacolare una decisione di ritorno;
– il richiedente asilo rappresenta un pericolo per la sicurezza nazionale o l’ordine pubblico e, per queste ragioni, era già stato espulso dal territorio.

Nel 2012, sulla base delle statistiche dell’Ufficio Stranieri, sono state registrate 376 procedure in via prioritaria per manifesta infondatezza della domandaNella maggioranza dei casi la manifesta infondatezza era dovuta al fatto che il richiedente prospettava ragioni diverse rispetto al “fondato timore di essere perseguitato o di subire un danno grave”.

In caso di procedura prioritaria, il Capo dell’Ufficio Stranieri è tenuto a presentare la risposta in un massimo di 30 giorni. Se la decisione non può essere presa in questo arco di tempo, l’Ufficio deve informare il richiedente delle ragioni che hanno determinato il ritardo e indicare la data in cui la decisione verrà emessa. Non sono comunque previste conseguenze in caso di mancato rispetto di tale dovere. 
Nel corso della procedura prioritaria non è previsto lo svolgimento di un colloquio (tranne in caso di minore non accompagnato). 




3) Possibili esiti della procedura

L’Ufficio Stranieri può prendere le seguenti decisioni:

– Riconoscere lo status di rifugiato (Status uchodźcy)
Una volta ottenuto lo status di rifugiato l’Ufficio Stranieri rilascia al richiedente un documento di identità (karta pobytu) valido per tre anni e un documento di viaggio della durata di due anni.

– Rifiutare lo status di rifugiato ma riconoscere la protezione sussidiaria (Ochrona uzupełniaca)
In tal caso il documento di identità sarà valido due anni e il documento di viaggio solo uno.

– Rifiutare lo status di rifugiato e la protezione sussidiaria ma riconoscere la possibilità di rimanere sul territorio polacco come “tollerato” (Zgoda na pobyt tolerowany).
Lo Zgoda na pobyt tolerowany viene riconosciuto nei casi in cui l’espulsione del richiedente:
– determinerebbe una violazione della CEDU, nei suoi articoli 2 (diritto alla vita), 3 (proibizione della tortura), 4 (proibizione della schiavitù e del lavoro forzato) 5 (diritto alla libertà e alla sicurezza personale); 6 (giusto processo); 8 (diritto al rispetto per la vita privata e familiare); oppure
– determinerebbe una violazione della Convenzione sui diritti del fanciullo; oppure
– è ineseguibile, per ragioni indipendenti dall’autorità chiamata ad attuare l’espulsione o per motivi indipendenti dallo stesso straniero (nel caso, ad esempio, di straniero apolide o di cui non sia possibile ricostruire l’identità).

Il riconoscimento della possibilità di rimanere sul territorio come “tollerato” ha durata illimitata e dà diritto al rilascio di  documento di identità (karta pobytu) della validità di un anno; nel caso il titolare non sia in possesso di un documento di viaggio rilasciato dal proprio paese, può ottenere un documento temporaneo di viaggio per stranieri, della durata massima di sette giorni.

Se il richiedente ha ottenuto la possibilità di rimanere in Polonia come “tollerato” per motivi legati alla violazione della Convenzione sui diritti dell’uomo o della Convenzione sui diritti del fanciullo, può richiedere un permesso di soggiorno, dopo 10 anni di permanenza ininterrotta sul territorio polacco. 
Nel caso di permanenza nel Paese come “tollerato” per ineseguibilità del provvedimento, invece, non è possibile domandare un permesso di soggiorno.

In caso di rigetto della domanda, le Autorità emettono un provvedimento di rimpatrio.
Qualora non si avvalga della facoltà di fare appello, (su tale punto v. dettagliatamente la parte 5), il richiedente è tenuto a lasciare il Paese entro 30 giorni dalla data di emissione della decisione finale. Nel corso di questi 30 giorni può anche decidere per il ritorno volontario, informandone il capo dell’Ufficio Stranieri.


4) Domande di asilo reiterate

Nel 2012 sono state presentate 1579 domande reiterate, prevalentemente da parte di cittadini di origine russa, georgiana e armena.
Nello stesso anno 644 decisioni sono state dichiarate interrotte, secondo la procedura di ammissibilità, perché basate su fatti identici rispetto alla prima domanda.

La presentazione di un nuova domanda non determina automaticamente la sospensione del provvedimento di rimpatrio. A tal fine è necessario che il richiedente asilo presenti assieme alla domanda, una mozione, debitamente giustificata, per ottenerne la sospensione.
L’Ufficio Stranieri ha 5 giorni di tempo per assumere una decisione sulla mozione. Se la decisione è negativa, il richiedente ha ulteriori 5 giorni di tempo per fare appello al Capo dell’Ufficio Stranieri.