Dopo l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona, la Carta dei Diritti Fondamentali dell’UE ha acquistato lo stesso valore giuridico dei Trattati. Essa è dunque da considerarsi come fonte di rango primario che, ovviamente, non può essere contraddetta dagli strumenti di diritto secondario (come i Regolamenti o le Direttive). La Carta obbliga (art. 51) le istituzioni e gli organi dell’Unione, nonché gli Stati membri (ma questi solo quando attuano il diritto dell’Unione) a rispettarne i diritti, osservarne i principi e promuoverne l’applicazione. 
 
Ai fini della protezione internazionale si segnalano in particolare:
  • Art. 4 (Proibizione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti): “Nessuno può essere sottoposto a tortura, né a pene o trattamenti inumani o degradanti”. Si noti la formulazione identica all’art.3 CEDU.
  • Art. 18 (Diritto di asilo):Il diritto di asilo è garantito nel rispetto delle norme stabilite dalla convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 e dal protocollo del 31 gennaio 1967, relativi allo status dei rifugiati, e a norma del trattato che istituisce la Comunità europea.
  • Art. 19 (Protezione in caso di allontanamento, di espulsione, di estradizione): “1. Le espulsioni collettive sono vietate. 2. Nessuno può essere allontanato, espulso o estradato verso uno Stato in cui esiste un rischio serio di essere sottoposto alla pena di morte, alla tortura o ad altre pene o trattamenti inumani o degradanti”.