Eccoci finalmente a parlare di una nostra bella iniziativa! 

Dal mese di aprile 2013 abbiamo avviato una ricerca sulla giurisprudenza del Tribunale di Bologna e della Corte d’Appello di Bologna in materia di protezione internazionale a partire dal 2010.
Si tratta della prima attività – a parte la gestione quotidiana di questo blog e dei profili Twitter e Facebook collegati – che abbiamo pensato fin da subito di realizzare come associazione. Ci è sembrato infatti naturale, nonostante la nostra vocazione europea e il nostro interesse prevalente verso gli scambi di informazioni con chi lavora in altri Paesi, partire “da vicino”. E, avendo sede a Bologna, non potevamo che concentrarci innanzitutto sui provvedimenti del Tribunale di Bologna sui ricorsi presentati contro le decisioni della Commissione Territoriale di Torino – Sezione distaccata di Bologna (attiva da settembre 2010 e competente ad esaminare le domande di protezione internazionale presentate in Emilia Romagna)

Spinti anche dal fatto che eravamo a conoscenza che un elevato numero di provvedimenti del Tribunale venivano poi appellati (spesso anche dall’Avvocatura dello Stato, contro le decisioni positive del Tribunale), abbiamo deciso di allargare il campo della nostra indagine anche alle sentenze della Corte d’Appello di Bologna
Abbiamo pertanto inviato due distinte richieste in tal senso al Presidente del Tribunale di Bologna e al Presidente della Corte d’Appello di Bologna, che ci hanno autorizzati nel giro di pochi giorni. 

Oggi, in occasione della Giornata Mondiale del Rifugiato, presentiamo i primi risultati di questa ricerca, non senza alcune preliminari avvertenze:

1) la ricerca è tuttora in corso e prevediamo di pubblicare la versione finale dopo l’estate
2) i dati che presentiamo oggi (che si limitano ai provvedimenti del Tribunale di Bologna) vanno dunque considerati come “i primi dati raccolti“. Li reputiamo significativi per individuare alcuni trend – viceversa non li avremmo nemmeno resi noti – ma questi non saranno i dati definitivi (che potrebbero anche significativamente discostarsi); 
3) proprio per questo motivo, non diffondiamo per il momento alcun dato relativo alla Corte d’Appello, in quanto – avendo dato priorità al Tribunale – il numero di sentenze della Corte d’Appello esaminate è ancora troppo basso
4) la ricerca, nel suo complesso, prevede una parte quantitativa (raccolta dei dati su esiti, nazionalità, età, sesso,…) ed una qualitativa di approfondimento delle motivazioni alla base delle decisioni. Oggi ci limitiamo – come detto – alla presentazione di “alcuni dati”, rimandando a dopo l’estate per la vera e propria ricerca, che conterrà i dati complessivi e l’analisi delle motivazioni; 
5) i provvedimenti analizzati finora non seguono un ordine cronologico, in quanto i fascicoli possono essere momentaneamente indisponibili (ad esempio perché un’ordinanza del Tribunale è stata appellata); pertanto, i dati che presentiamo oggi non si riferiscono ai primi provvedimenti del Tribunale;
6) ringraziamo il Tribunale di Bologna per l’autorizzazione a esaminare i fascicoli. Un grazie particolare va anche alle cancelliere e ai cancellieri, per la loro disponibilità, cortesia e pazienza. 

La possibilità che le decisioni negative su una domanda di asilo siano soggette ad un rimedio effettivo dinanzi a un giudice è uno dei principi fondamentali dell’ordinamento dell’Unione Europea e anche la normativa italiana ovviamente prevede che contro le decisioni della Commissione territoriale sia possibile presentare un ricorso presso un tribunale (più precisamente il tribunale del capoluogo del distretto di corte di appello in cui ha sede la Commissione territoriale che ha pronunciato il provvedimento impugnato). Salvo eccezioni, peraltro non banali, la proposizione del ricorso sospende l’efficacia del provvedimento impugnato
E’ pertanto sorprendente come la giurisprudenza in materia di asilo in Italia sia assai poco analizzata e studiata, contrariamente a quanto avviene in altri Paesi. Ci auguriamo che questo lavoro, quando sarà concluso, possa contribuire a colmare – seppur in maniera molto parziale – questa lacuna, ma anche stimolare approfondimenti, individuare ulteriori ipotesi di studio. E, ovviamente, fornire agli operatori del settore alcuni strumenti in più. 


 I PRIMI DATI DELLA RICERCA 

Ad oggi sono stati analizzati 125 provvedimenti del Tribunale. Di questi, 35 (28%) hanno avuto esito positivo, cioè è stata riconosciuta una protezione precedentemente negata dalla Commissione, mentre in 90 (72%) casi il Tribunale ha confermato la decisione della Commissione territoriale
Dei 35 provvedimenti positivi, in un caso (Camerun) è stato riconosciuto lo status di rifugiato, in 16 casi (15 Nigeria, 1 Tunisia) la protezione sussidiaria, in 18 (11 Ghana, 2 Pakistan, 1 Bangladesh, 1 Benin, 1 Burkina Faso, 1 Niger, 1 Nigeria) la protezione umanitaria. 
Occorre tuttavia specificare che in questa statistica è molto forte l’influenza della cosiddetta “Emergenza Nord Africa” o, più precisamente, della circolare della Commissione Nazionale per il diritto di asilo del 30 ottobre 2012. Con tale circolare, si invitavano le Commissioni territoriali a tener conto, nell’esaminare (o riesaminare, se già respinte) le domande di asilo delle persone giunte in Italia a seguito degli eventi bellici sviluppatisi in Libia, delle “rilevanti esigenze umanitarie connesse alla recisione dei legami con il Paese di origine e alla perdurante instabilità della situazione libica“. 
Ricordiamo infatti che con l’espressione “Emergenza Nord Africa” (d’ora in poi ENA) si fa riferimento all’accoglienza – diffusa e variegata – disposta nei confronti delle persone arrivate in Italia dalla Libia durante la guerra che ha portato alla caduta del regime. Come si sa, queste persone sono state “immesse” nella procedura di asilo e inviate in centri di accoglienza sparsi sul territorio italiano. 
La circolare del 30 ottobre di cui abbiamo detto sopra è stata tenuta in considerazione anche dal Tribunale di Bologna che, a partire da quella data, ha valutato in quest’ottica (protezione umanitaria) i ricorsi che difettavano dei requisiti per la protezione internazionale

Entrando dunque più nello specifico dei nostri dati, tra i 125 provvedimenti esaminati finora, in 45 casi si trattava di persone in accoglienza ENA e in 80 casi no
Dei 45 ENA, in 26 hanno avuto esito positivo, di cui 17 una protezione umanitaria a seguito della circolare del 30 ottobre 2012 e 9 una protezione sussidiaria (in 8 casi si trattava di cittadini nigeriani, in un caso di un tunisino). Degli 80 ricorsi presentati, invece, da persone non in accoglienza ENA, soltanto 9 (11%) sono stati accolti dal Tribunale, che ha riconosciuto in un caso (si trattava di un cittadino camerunese) lo status di rifugiato, in un altro (Pakistan) la protezione umanitaria e in sette casi, tutti riguardanti cittadini nigeriani, la protezione sussidiaria. 
Pertanto, una volta scorporate dal totale le 17 protezioni umanitarie riconosciute a seguito della circolare del 30 ottobre – che inevitabilmente alterano il risultato finale – il totale di 3

 

5 provvedimenti positivi su 125 decisioni del Tribunale cala sensibilmente, fino a 18 provvedimenti positivi su 108 (pari al 17%). 

L’analisi degli esiti suddivisi per nazionalità ci porta a ridimensionare ulteriormente questo dato, se si considera che i provvedimenti positivi hanno riguardato quasi esclusivamente (15 casi su 18) cittadini nigeriani.

Tabella: Esiti escluse prot. umanitarie post Circolare 30.10.2012, suddivise per nazionalità
Nazionalità
Rifugiato
Prot. sussidiaria
Prot. Umanitaria
Rigetto
TOTALE
% Accoglimento
ALBANIA
0
0
0
3
3
0%
ALGERIA
0
0
0
1
1
0%
BANGLADESH
0
0
0
6
6
0%
CAMERUN
1
0
0
1
2
50%
CINA
0
0
0
1
1
0%
EGITTO
0
0
0
2
2
0%
GHANA
0
0
0
10
10
0%
GUINEA
0
0
0
1
1
0%
INDIA
0
0
0
1
1
0%
IRAQ
0
0
0
3
3
0%
KOSSOVO
0
0
0
6
6
0%
MAROCCO
0
0
0
5
5
0%
NIGERIA
0
15
0
15
30
50%
PAKISTAN
0
0
1
21
22
4,50%
SENEGAL
0
0
0
6
6
0%
TUNISIA
0
1
0
6
7
14,30%
TURCHIA
0
0
0
1
1
0%
UCRAINA
0
0
0
1
1
0%
TOTALE
1
16
1
90
108
17%
La tabella sopra, è bene specificarlo nuovamente per chiarezza, non comprende le protezioni umanitarie riconosciute successivamente al 30 ottobre 2012 a persone accolte nell’ENA, in quanto “influenzate” dalla circolare della Commissione Nazionale per il diritto di asilo di cui abbiamo detto sopra. Al contrario, la tabella include gli altri “casi-ENA” (ad esempio coloro che hanno ricevuto un diniego ovvero a cui è stata riconosciuta la protezione sussidiaria).

A parte il “caso nigeriano” – che merita sicuramente un approfondimento – si segnalano in questa tabella anche altre nazionalità. E’ ad esempio il caso dei pakistani, il cui ricorso è stato rigettato in ben 21 casi su 22.

Questo per quanto riguarda gli esiti. 

Tornando invece al totale dei ricorsi analizzati, le nazionalità maggiormente rappresentate sono la Nigeria (25%), il Pakistan (18%), il Ghana (17%), la Tunisia, il Bangladesh (entrambe al 6%).
In questo caso, la distinzione ENA/no-ENA incide poco: anche isolando le persone non inserite nell’accoglienza ENA, le principali nazionalità rimangono infatti Nigeria e Pakistan. Sparisce invece dalla statistica il Ghana,

I tempi
Circa i tempi medi per ottenere una risposta alla propria domanda di asilo, dai dati attualmente in nostro possesso emerge che, dalla presentazione della domanda di asilo (con la compilazione del modulo “C3”) in questura fino alla conclusione del ricorso,trascorrono in media 15 mesi (ma con picchi superiori ai 36 mesi). Tale periodo è equamente diviso tra attesa della decisione della Commissione territoriale e attesa del provvedimento del Tribunale, con la rilevante eccezione di coloro che presentano domanda di asilo da un CIE (Centro di Identificazione ed Espulsione) e che, essendo intervistati in via prioritaria, vedono ridursi notevolmente il tempo di attesa per la decisione della Commissione. Le persone accolte nell’ENA hanno dovuto attendere in media un po’ di più (17 mesi).

Infine, una breve nota sui ricorsi presentati dai CIE di Bologna e Modena. Sui 125 provvedimenti esaminati finora, 25 (il 20%) riguardavano persone trattenute. Il loro ricorso è stato rigettato nella stragrande maggioranza dei casi: 22 su 25, pari all’88%.
I tre casi accolti riguardavano due cittadine nigeriane e un cittadino tunisino; a tutti è stata riconosciuta la protezione sussidiaria. 
Tra le nazionalità prevalenti fra i ricorrenti dal CIE spicca la Nigeria, con 8 ricorsi (pari al 32%), seguita dal Marocco con 4 (16%) e dalla Tunisia con 3 (12%)

Come detto, la ricerca è tuttora in corso e la parte più sostanziosa, quella che entra nel merito delle decisioni, analizzandone la motivazione, verrà pubblicata dopo l’estate, assieme ai dati delle sentenze della Corte d’Appello di Bologna.
Oggi, in occasione della Giornata Mondiale del Rifugiato, con la presentazione di questi primi dati non vogliamo certo restituire una fotografia precisa della giurisprudenza del tribunale di Bologna in materia di asilo ma semplicemente cominciare a individuare e condividere alcune tendenze, che possono per il momento essere così riassunte:
– tra i provvedimenti analizzati, il tasso di esito positivo per i ricorrenti è basso, in particolare se si escludono, come è giusto fare, le protezioni umanitarie riconosciute alle persone accolte in ENA a seguito della circolare della Commissione Nazionale per il diritto di asilo del 30.10.2012: la percentuale è del 17%;
– tale dato si ridimensiona ulteriormente se si considera che la quasi totalità delle protezioni riconosciute dal Tribunale di Bologna – sempre esclusi i casi di protezione umanitaria di cui sopra – riguardano cittadini nigeriani;
– la Nigeria rappresenta un interessante caso da approfondire: dai primi dati  (e pur con tutte le cautele del caso, legate al fatto che la ricerca non è ancora completa e che in questa prima fase non ci soffermiamo sulle motivazioni) emerge che il Tribunale ha riconosciuto la protezione sussidiaria alla metà esatta delle persone nigeriane (15 su 30), sempre escludendo le protezioni umanitarie riconosciute sulla base della Circolare del 30 ottobre;
– il tempo necessario, in media, per ottenere una risposta alla propria domanda di asilo, dalla presentazione dell’istanza in questura alla decisione del giudice sull’eventuale ricorso, si aggira intorno ai 15 mesi, un tempo piuttosto lungo.

Questi e altri dati saranno presentati oggi, 20 giugno 2013, a Bologna, presso la Sala Consiliare del Quartiere Porto, in via dello Scalo 21, nel corso dell’iniziativa “Il diritto di asilo alla prova dell’emergenza Nord Africa”, organizzata da Avvocato di Strada e con inizio alle ore 16.
La locandina dell’evento è disponibile a questo indirizzo: