Pubblichiamo oggi l’analisi di una seconda sentenza della Corte di Giustizia UE all’interno della nostra nuova iniziativa di approfondimento su tutte le decisioni dei giudici di Lussemburgo in materia di asilo.
Si tratta della sentenza Arslan (C-534/11) del 30 maggio 2013

Una sentenza che interpreta la cosiddetta Direttiva Rimpatri, cioè un atto legislativo che non fa parte del “pacchetto” di norme europee in materia di asilo. Tuttavia, è una sentenza molto rilevante ai nostri fini in quanto si occupa proprio della applicabilità o meno della Direttiva Rimpatri ai richiedenti asilo e del trattenimento dei richiedenti asilo


Oggi, come faremo sempre all’interno di questa rubrica, pubblichiamo sul blog, nelle righe che seguono, un breve riassunto della sentenza, rimandando al nostro sito per scaricare la scheda di analisi completa.





C-534/11 – Arslan, 30 maggio 2013


La sentenza fornisce l’interpretazione della Corte in merito a: 1) applicabilità o meno della c.d. “Direttiva Rimpatri” (Direttiva 2008/115/CE) ai richiedenti asilo; 2) cessazione o meno del trattenimento dello straniero che presenti una domanda di protezione internazionale qualora non sussistano altre ragioni di trattenimento.

Secondo la Corte, il richiedente asilo ha diritto a rimanere sul territorio dello Stato Membro in cui ha depositato la domanda fino al termine della procedura di primo grado o dell’eventuale ricorso e non può mai essere considerato in condizione di soggiorno irregolare: pertanto, la Direttiva Rimpatri non è applicabile ai richiedenti asilo.

In merito alla seconda domanda la Corte afferma che la normativa europea non osta al mantenimento del trattenimento di una persona che presenti domanda di asilo, se, in base ad una valutazione individuale delle circostanze, risulta che la domanda è stata presentata al solo scopo di ritardare o impedire il rimpatrio e che il trattenimento è necessario al fine di evitare che l’interessato si sottragga al rimpatrio.


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