Torniamo oggi finalmente a pubblicare su questo blog dopo alcune settimane di assenza dovute al fatto che l’associazione Asilo in Europa è molto impegnata in attività quali la ricerca sulle strutture temporanee “Mare Nostrum” e altre di cui speriamo di potervi parlare presto. 
Oggi ci occupiamo di una sentenza che arriva dal Regno Unito e che ci riguarda da vicino, in quanto ha ad oggetto il sistema di asilo italiano e la possibilità di rinviare nel nostro Paese richiedenti asilo o titolari di protezione
La decisione è particolarmente interessante perché affronta sia il tema dell’accoglienza dei richiedenti asilo sia quello delle misure (o dell’assenza di misure) che facilitino l’integrazione dei titolari di protezione in Italia. 
Non è la prima volta che analizziamo sentenze su questo aspetto che arrivano dal Regno Unito, dove ovviamente quello dei rinvii in Italia ai sensi del Regolamento Dublino è un tema molto “caldo” (si veda ad es. la nostra analisi della sentenza della Corte Suprema nel caso EM).
Buona lettura!

L’11 giugno 2014 l’Alta Corte inglese si è pronunciata in un caso (Tabrizagh v SSHD) riguardante sei ricorrenti i quali, dopo aver fatto domanda di protezione internazionale in Italia o dopo che le loro impronte digitali erano state raccolte nel nostro Paese, si sono spostati nel Regno Unito, proponendo una successiva domanda di protezione internazionale: le autorità inglesi in tutti i casi hanno ritenuto le loro domande infondate emettendo nei loro confronti provvedimenti di rinvio verso l’Italia ai sensi del Regolamento Dublino


Contro questi provvedimenti non è possibile proporre ricorso al Tribunale per l’Immigrazione inglese, ma si può soltanto esperire una procedura denominata Judicial Review. Tutti e sei i ricorrenti hanno dunque iniziato questa procedura: chi tra loro aveva fatto domanda di protezione all’Italia ma non aveva ricevuto decisione o risposta affermativa, ha sostenuto che in Italia verrebbe trattato in maniera inumana e degradante in quanto, viste le notevoli carenze del sistema dell’accoglienza dei richiedenti asilo nel nostro Paese, si troverebbe costretto a vivere per strada e senza assistenza adeguata; chi tra loro invece aveva già ottenuto in Italia una forma di protezione internazionale, ha affermato che, viste le carenze del sistema di sicurezza sociale italiano, si troverebbe impossibilitato ad avviare un processo di integrazione
In entrambi i casi, secondo i ricorrenti, ci sarebbe una violazione dell’Articolo 3 della CEDU che sancisce il divieto di tortura e di trattamenti inumani e degradanti. 

La principale questione posta dal caso Tabrizagh è cosa succederebbe ai ricorrenti una volta in Italia e cioè se sarebbe disponibile per loro un alloggio, in un CARA o in un centro SPRAR, ed un’assistenza adeguata alla loro persona, tenuto conto anche del fatto che alcuni di loro presentano disagi psicologici certificati

Per rispondere a tale questione, la Corte si e’ chiesta se il ricorrente, durante il precedente soggiorno in Italia, avesse o meno avuto accesso a strutture del sistema SPRAR: nei casi dove la persona non aveva soggiornato presso uno SPRAR, la Corte ha concluso che questa avrebbe diritto ad accedervi in caso di rinvio verso l’Italia. Fatto questo ragionamento teorico, la Corte è però passata ad un’analisi concreta, riguardante l’effettiva ed attuale disponibilità di posti nella rete SPRAR. Per svolgere quest’analisi, si e’ avvalsa dei dati forniti dall’amministrazione italiana ma ha anche tenuto conto delle raccomandazioni dell’UNHCR sulle criticità del sistema italiano (luglio 2013), di un rapporto del Consiglio dei Rifugiati svizzero (ottobre 2013) e di una decisione di un tribunale amministrativo tedesco con il quale veniva sospeso un rinvio Dublino verso l’Italia alla luce della situazione nel nostro Paese, soprattutto per quanto concerne l’accoglienza. 

Nella sua valutazione, la Corte ha dato molto peso al rapporto UNHCR di luglio 2013, concludendo che, da una parte, l’UNHCR non ha richiesto la sospensione dei rinvii Dublino verso l’Italia –a differenza di quanto aveva già fatto con Grecia e Bulgaria- e, dall’altra parte, vi sarebbe in Italia un generale rispetto degli obblighi europei ed internazionali seppure con difficoltà operative: quindi non si potrebbe parlare di carenze sistemiche del sistema accoglienza tali per cui vi sarebbe una violazione dell’Art. 3 CEDU in ipotesi di rinvio di un richiedente verso il nostro Paese. 

Il rapporto svizzero, che menzionava le carenze del sistema italiano, a partire dall’attesa per i richiedenti rinviati verso l’Italia prima di vedersi assegnato un alloggio fino alla scarsa assistenza offerta ai rinviati già beneficiari di una forma di protezione internazionale, è invece stato ritenuto dalla Corte poco obiettivo
La Corte ha riconosciuto le carenze dello stesso sistema SPRAR, con una lista di attesa di 5000 persone e solo il 5% di rinviati Dublino ivi accolti, ed anche il fatto che molti richiedenti o titolari di protezione in Italia sono costretti a vivere in case occupate nonostante i Comuni si adoperino a creare delle strutture di accoglienza. Ciononostante, la Corte ha concluso che le carenze evidenziate dal rapporto svizzero non possono dirsi “sistemiche” perchè l’Italia non viola su larga scala i suoi obblighi internazionali, alla luce anche dell’alta percentuale di riconoscimento della protezione internazionale nel nostro Paese. 
La Corte ha anche tenuto conto del fatto che vi sono stati numerosi arrivi via mare nel 2014 e che coloro che giungono sulle coste italiane e chiedono protezione internazionale hanno diritto ad un posto nel sistema di accoglienza italiano, il che ha ovviamente un impatto sulla disponibilità di nuovi posti nelle strutture SPRAR e CARA. 
Secondo la Corte, pero’, l’Italia è già stata in grado in passato, e più in particolare con l’emergenza Nord Africa nel 2011, di rispondere a pressioni straordinarie sul sistema, attraverso la creazione di nuovi posti in accoglienza.

It is convenient here to mention the North African Emergency (“the NAE”), when about 60,000 people arrived in Italy by boat, during the course of 2011. According to one source
[…] 50,000 new spaces were created by the civil protection department in 2011 in response to this, and by November 2012, 21-22,000 asylum seekers were still in that accommodation, while the remaining 28,000 had either disappeared or been deported. This shows […] that the Italian authorities have, in the past, responded to extraordinary strains on the system by creating extra accommodation places“, par. 72 della sentenza 


Inoltre, l’espansione del sistema SPRAR nel 2013 può coprire le esigenze determinate dai nuovi arrivi, così che non si può affermare che un individuo che viene rinviato in Italia ai sensi del Regolamento Dublino rischi un trattamento inumano o degradante perché non avrà alloggio o assistenza. Anche se esistono alcune difficoltà operative, queste interessano solo alcuni aspetti del sistema di asilo italiano, afferma la Corte. 
Si noti che, con riferimento alla disponibilità di alloggi, la Corte ha fatto riferimento al numero di arrivi al 14 aprile 2014, affermando che già vi erano stati più di 20.000 arrivi nei primi 4 mesi dell’anno. Oggi questi numeri sono però ampiamente superati, visto che gli arrivi via mare sono ormai oltre i 60.000: rimane da vedere se la Corte, a fronte dei nuovi numeri, sarebbe ancora in grado di concludere allo stesso modo

Per quanto riguarda invece quei ricorrenti ai quali l’Italia aveva già concesso una forma di protezione internazionale, la Corte ha osservato che il fatto che nel nostro Paese non esista un sistema di sicurezza sociale che ne faciliti l’integrazione non può dirsi in violazione dell’art. 3 CEDU in quanto l’assenza di tale sistema riguarda tanto i beneficiari di protezione internazionale quanto i cittadini italiani e non è possibile affermare che l’Italia debba modificare il suo sistema a esclusivo beneficio di rifugiati e titolari di protezione sussidiaria per far sì che la situazione sia equiparata a quella di altri Paesi europei. Infatti, dice la Corte, l’articolo 34 della Direttiva Qualifiche afferma che gli Stati membri sono tenuti a facilitare l’integrazione ma non a garantirla e non si può dunque affermare che esista una violazione dell’art. 3 CEDU se tale integrazione non e’ garantita. 

Tutti i ricorsi sono dunque stati respinti.


I casi
Il signor Tabrizagh e’ un richiedente asilo iraniano il quale, fatto ingresso in Italia e fotosegnalato il 20 settembre 2012, non avendo presentato domanda di asilo nel nostro Paese, non era mai stato accolto in un centro CARA o SPRAR. Tabrizagh era rimasto in Italia per soli due giorni, durante i quali era stato assalito da persone ubriache ed era stato vittima di un furto. Dopo due giorni, con l’aiuto di un trafficante, era partito alla volta del Regno Unito dove presentava domanda di protezione internazionale. Ha sofferto di depressione e ha avuto idee suicidarie, con episodi di autolesionismo.

Il signor Syed e’ un richiedente asilo pakistano il quale, presentata richiesta di asilo in Italia il 27 giugno 2012, era stato accolto nel CARA di Borgo Mezzanone (FG), da dove fuggiva qualche mese dopo a seguito del rigetto della sua domanda di protezione internazionale: a questo punto andava nel Regno Unito dove presentava una seconda domanda di protezione. Ma ai sensi del Regolamento Dublino, nel mese di dicembre 2012 le autorità inglesi lo rinviavano in Italia dove gli veniva rilasciato un permesso di soggiorno per richiesta asilo. Syed pero’ lasciava il nostro Paese andando prima in Belgio, da dove veniva rinviato in Italia per una seconda volta, e poi, prima che la sua domanda di protezione internazionale venisse decisa in Italia, nel Regno Unito. Presentava un’altra domanda di asilo nel Regno Unito e nel frattempo le autorità italiane rigettavano la sua istanza nel nostro Paese. Durante il suo soggiorno in Italia, Syed non era mai stato accolto in uno SPRAR. 

Il signor Ali e’ un altro richiedente iraniano il quale aveva presentato una domanda di asilo a Brindisi nel 2011 ed aveva ricevuto un permesso di soggiorno per protezione umanitaria nel mese di aprile 2012. Ali aveva risieduto in un centro presso Brindisi dove descrive pessime condizioni igieniche e scarsa assistenza medica, e dal quale era fuggito dopo che nel centro si erano verificati dei casi di meningite, che avevano causato la morte di due uomini pakistani instillando il panico negli altri ospiti. Dopo aver ricevuto il permesso di soggiorno per protezione umanitaria, Ali viveva per strada, non essendogli stato dato alcun accesso a forme di sostegno all’integrazione. Si trasferiva da Brindisi a Roma, dove era costretto a vivere in una stazione della metropolitana fuori uso insieme ad altri senzatetto, facendo uso della mensa di una chiesa e non essendo in grado di trovare impiego a causa dell’impossibilità di avere un indirizzo che gli permettesse l’iscrizione anagrafica. Soffre di depressione moderata ma a lungo termine. 

Il signor Mohamed proviene invece dal Sudan e, giunto in Italia nel 2007, non voleva fare richiesta di asilo ma gli venivano forzatamente prese le impronte digitali, dopodiché viveva per strada per due anni. Le autorità italiane hanno confermato in questo caso che la sua domanda di protezione internazionale veniva decisa nel 2008 e gli veniva rilasciato un permesso per protezione sussidiaria della durata di 3 anni. Lasciata l’Italia nel 2009 Mohamed viaggiava verso la Norvegia dove faceva una domanda di asilo ma veniva rinviato verso l’Italia, e qui, dopo essere stato informato che non avrebbe avuto protezione o diritti, veniva rilasciato dalla polizia con un invito a lasciare il Paese entro sette giorni. A questo punto Mohamed andava verso la Francia, faceva una richiesta di asilo e si bruciava le dita affinché si perdessero le tracce delle sue impronte digitali. Giungeva infine nel Regno Unito, nel 2012, e presentava una nuova richiesta di asilo. 

Il signor Karaj è un richiedente asilo albanese il quale, arrivato in Italia il 5 maggio 2013, non veniva fotosegnalato e non presentava alcuna domanda di protezione internazionale, allontanandosi dal Paese dopo 5 giorni, durante i quali dormiva per strada, per recarsi in Belgio e poi nel Regno Unito, dove presentava istanza di asilo.

AB è un richiedente asilo sudanese che, lasciato il suo Paese nel 2008, presentava richiesta di asilo in Grecia, poi si recava in Italia, da dove veniva rinviato in Grecia, detenuto e rinviato in Italia, dove sosteneva un’audizione presso una Commissione Territoriale, a seguito della quale, gli veniva concesso lo status di rifugiato, apparentemente a sua insaputa: dichiara di non aver ricevuto alcuna accoglienza e di aver vissuto per strada, sottoposto ad abusi.