Pubblichiamo oggi la terza puntata della nostra scheda sul sistema di asilo svizzero*. 

Dopo aver fornito qualche dato e alcune informazioni su come e dove si avvia la procedura di asilo, ci occupiamo oggi di un tema come sempre “sensibile”: quello dell’accoglienza dei richiedenti asilo. 
Peraltro, riteniamo particolarmente interessanti queste informazioni, così come quelle fornite su tutti gli altri Paesi che abbiamo analizzato, per capire come potrebbe evolversi il sistema di accoglienza italiano nel prossimo futuro.


SVIZZERA
Parte 3 – Accoglienza dei richiedenti asilo

I richiedenti asilo in Svizzera sono accolti in uno dei cinque centri di registrazione e di procedura (CRP) gestiti dalla SEM (Segreteria di Stato della Migrazione). In generale ciascun centro ha una capienza di 200-300 posti ed è aperto, nel senso che i richiedenti (una volta completata la registrazione e le visite mediche, durante le quali non possono lasciare il centro) hanno unicamente l’obbligo di rientrare la sera.  
L’accoglienza comprende la registrazione, il rilevamento delle impronte digitali e la visita sanitaria (questionario, vaccinazioni, ecc.) In alcuni CRP (in particolare quello di Vallorbe, alla frontiera francese) è presente anche un servizio giuridico tenuto da una ONG. La presenza di un sostegno giuridico sarà allargata progressivamente sulla base di quanto previsto nella revisione della legge sull’asilo (LAsi) e la presenza di un rappresentante legale nei CRP dovrebbe diventare sistematica entro il 2019

Circa il 75% dei richiedenti asilo non presentano documenti ufficiali al momento dell’inoltro della domanda d’asilo, il che rende difficoltosa, se non addirittura impossibile, la loro identificazione. Sempre più spesso la procedura d’asilo di prima istanza è conclusa già nel CRP dove, se applicabile, si procede all’esecuzione dell’allontanamento (su questo, V. più approfonditamente la Parte 4 sull’Esame della domanda). 
La durata massima di permanenza nel CRP non supera di norma i 90 giorni. Fino al termine della procedura d’asilo, i richiedenti la cui domanda non ha potuto essere evasa nel CRP sono attribuiti a un Cantone in base a una chiave di ripartizione (a seconda del numero di abitanti), dove ottengono assistenza e alloggio. La qualità degli alloggi varia da un Cantone all’altro, ma in generale nella prima fase i richiedenti risiedono in centri collettivi e in seguito vengono trasferiti in appartamenti di proprietà del cantone, con priorità alle famiglie. 
In caso di non entrata nel merito o di una decisione negativa nel merito, i richiedenti in attesa di essere rinviati verso un altro Paese o rimpatriati hanno diritto soltanto a un aiuto immediato limitato, versato dalle autorità cantonali.

Le politiche di accoglienza e d’integrazione variano sensibilmente a seconda dei cantoni: in particolare, nel caso di persone che hanno avuto una non entrata nel merito o una decisione Dublino, alcuni cantoni possono applicare sistematicamente la misura della detenzione amministrativa, mentre in altri cantoni la detenzione interviene solo dopo uno o più rifiuti di ottemperare al trasferimento nel Paese competente. 

Nota: dal 1 luglio 2015 la pratica del ricorso immediato  alla detenzione amministrativa è stata abbandonata. Ora è necessaria una valutazione secondo cui esistano fondati motivi di credere che la persona si opporrà al rinvio, oppure sarà necessario che la persona si sia già opposta a un primo tentativo di rinvio


* come sempre ricordiamo che questa scheda è stata scritta appositamente per il blog della nostra associazione dalla “Fondazione Svizzera del Servizio Sociale Internazionale”