Quinta puntata della nostra scheda di approfondimento sul sistema di asilo francese. Ci occupiamo oggi del controllo giurisdizionale sulle decisioni prese in prima istanza.
I termini per presentare ricorso, la sospensività o meno dello stesso (e la conseguente possibilità o meno di rimanere sul territorio in attesa della decisione), chi è responsabile del controllo giurisdizionale, sono alcuni dei punti trattati nelle righe che seguono.
Si troverà anche il riferimento ad una sentenza di condanna della Francia emessa dalla Corte europea dei diritti dell’uomo nel corso del 2012.
Per ritrovare agevolmente tutte le schede pubblicate finora sulla Francia (e a breve su altri Paesi), vi invitiamo a visitare la pagina Asilo negli Stati europei.
Il controllo giurisdizionale è affidato alla CNDA (Cour Nationale du Droit d’Asile, V. sotto), che è competente a decidere sui ricorsi contro le decisioni prese in prima istanza dall’OFPRA (Office français de protection des réfugiés et apatrides).
È possibile presentare ricorso tanto contro il rigetto della domanda, quanto in caso di riconoscimento in prima istanza della protezione sussidiaria (per ottenere lo status di rifugiato).
Il termine per la presentazione del ricorso è di un mese dalla notifica della decisione dell’OFPRA, a pena di irricevibilità.
Con l’attestazione del deposito del ricorso, che ha generalmente carattere sospensivo della decisione negativa presa in prima istanza, il richiedente può chiedere alla préfecture il rinnovo della sua ricevuta di soggiorno valida per tre mesi (V. parte 2-Avvio della procedura di asilo) e dunque rimanere sul territorio francese sino alla decisione della CNDA.
Tuttavia, nei confronti di chi non è in possesso dell’Autorizzazione Provvisoria al Soggiorno-APS (e dunque era inserito nella procedura prioritaria, V. parte 4-Esame della domanda, in particolare il par. 2), inclusi gli stranieri in fase di trattenimento, la proposizione del ricorso non ha effetto sospensivo della decisione negativa presa in prima istanza.
Nella causa I.M. contro Francia già citata in questa scheda (V. box all’interno della parte 2-Avvio della procedura di asilo), la Corte europea dei diritti dell’uomo ha ricordato, confermando la sua giurisprudenza, che per essere considerato effettivo ai sensi della Convenzione EDU, un ricorso basato sul rischio di subire tortura o trattamenti disumani o degradanti deve presentare caratteristiche di qualità, rapidità e sospensività.
Ciò a causa dell’importanza che la Corte attribuisce all’articolo 3 CEDU e alla natura irreparabile del danno che potrebbe derivare. Nel caso di specie, la Corte sottolinea invece l’assenza del carattere sospensivo del ricorso davanti alla CNDA, in quanto la domanda di asilo era stata trattata dall’OFPRA nel quadro della procedura prioritaria. Solo l’applicazione dell’art. 39 delle regole della Corte ha potuto sospendere l’allontanamento del ricorrente, a cui le autorità sudanesi avevano già rilasciato un lascia-passare. La Francia è stata condannata nella causa I.M. dalla V sezione della Corte europea dei diritti dell’uomo per violazione dell’art.13 in combinato disposto con l’art. 3 CEDU. |
Durante l’udienza davanti alla CNDA, è possibile farsi assistere da un avvocato (eventualmente a spese dello Stato).
Le decisioni della Corte sono notificate a mezzo posta raccomandata e sono appellabili (entro due mesi) davanti al Consiglio di Stato.
In questo caso, però, il ricorso non ha carattere sospensivo e il richiedente può essere rimpatriato.
Nel 2009 la Corte ha ricevuto circa 25.000 ricorsi. Il tempo necessario alla Corte per pronunciarsi sul caso era, nel 2008, di circa 13 mesi. Sul tasso di riconoscimento, V. parte 1-Dati.
La Corte pubblica anche un rapporto annuale sul contenzioso in materia di asilo. Il rapporto relativo all’anno 2010, con le principali cause davanti alla CNDA e al Consiglio di Stato, divise per argomento, si trova a questo indirizzo.
L’organigramma della Corte si trova invece qui.
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