Oggi riprendiamo la pubblicazione della nostra scheda sul sistema di asilo maltese
Siamo arrivati alla 5° puntata, relativa alla fase giurisdizionale
A chi e quando si può presentare ricorso contro la decisione presa in prima istanza dalle autorità maltesi? Come è composto l’organo giudicante?
E inoltre, cosa succede a chi – dopo l’esito negativo del ricorso – perde il diritto di soggiorno a Malta?

Le parti precedenti sul sistema di asilo maltese – oltre alle schede relative agli altri Paesi – sono come sempre raggiungibili dalla pagina Asilo negli Stati europei.



MALTA

5) Fase giurisdizionale



Il controllo sulle decisioni in materia di asilo prese in prima istanza è affidato al Refugee Appeals Board (RAB).
È possibile presentare ricorso sia contro il rigetto della domanda, sia in caso di riconoscimento della protezione sussidiaria per ottenere la protezione più completa. 
Secondo l’Articolo 5 del Refugees Act, il RAB è composto da un presidente e da altri due membri nominati dal Primo Ministro per un periodo di tre anni, rinnovabile, tra persone di riconosciuta integrità che abbiano le qualifiche per svolgere questo compito. 
Si tratta di una commissione quasi-giurisdizionale: solo uno tra i membri del RAB deve essere un giurista con almeno 7 anni di pratica d’avvocato al momento della nomina. 
Il RAB è composto attualmente da due camere, come specificato nel Refugee Appeals Board (Chambers) Rules.
Il termine per la presentazione del ricorso è di 15 giorni dalla notifica della decisione in prima istanza della Refugee Commission (V. parte 4 – Esame della domanda di asilo). 
In fase di ricorso, il ricorrente ha diritto a ricevere assistenza legale gratuita alle stesse condizioni dei cittadini maltesi, come previsto dall’Articolo 7 (5) del Refugees Act

Si consideri che vista la particolare politica maltese di detenzione, è probabile che il richiedente asilo si trovi in un centro di detenzione al momento del ricorso, a meno che non sia stato rilasciato sulla base di una delle ragioni già analizzate (V. parte 3-Accoglienza dei richiedenti asilo)
Come già evidenziato, se la decisione del RAB non giunge prima dell’anno dalla presentazione della domanda d’asilo, il richiedente viene rilasciato dal centro di detenzione in quanto gli deve essere garantito l’accesso al lavoro.

La decisione del RAB è definitiva e inappellabile


Perdita del diritto al soggiorno e rimpatrio 

In caso di rigetto del ricorso avverso una decisione negativa in prima istanza, così come in caso di mancata presentazione del ricorso, il richiedente asilo rigettato diventa un prohibited migrant e si attiva la procedura di espulsione
Nella maggior parte dei casi, anzi, dovremmo dire che si ri-attiva la procedura. Ricordiamo infatti che la Return Regulation dispone che venga emessa un’espulsione (return decision) a tutti i migranti che ricadono sotto l’articolo 5 dell’Immigration Act, cioè coloro che vengono definiti prohibited migrants. E, come abbiamo già avuto modo di dire (V. parte 2-Avvio della procedura di asilo), tutti i migranti che arrivano su territorio maltese irregolarmente e senza documenti sono dichiarati prohibited migrants. La domanda d’asilo si limita a sospendere l’efficacia della return decision, che torna ad essere esecutiva in caso di rigetto definitivo

Al momento in cui viene emessa la return decision le autorità maltesi – e in particolare il Principal Immigration Officer – possono garantire un periodo per il rimpatrio volontario che vari da un minimo di una settimana a un massimo di un mese, a meno che: 1) vi sia rischio di fuga; 2) la domanda di soggiorno sia considerata manifestamente infondata; 3) la persona venga considerata una minaccia per la pubblica sicurezza. 
Allo scadere di tale termine, sempre se concesso, la polizia può procedere all’esecuzione dell’espulsione. 
Contro l’espulsione si può proporre ricorso di fronte all’Immigration Appeals Board. La proposizione del ricorso avverso l’ordine di lasciare il territorio ha effetto sospensivo, ma l’effettività di questo rimedio è stata duramente criticata dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo nella già analizzata sentenza del 27 luglio 2010 Louled Massoud c. Malta (V. parte 3 – Accoglienza dei richiedenti asilo).

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