Ultima parte della nostra scheda sul sistema di asilo svizzero*. Dopo aver presentato i principali dati, aver fatto una panoramica sulle modalità di avvio della procedura e sull’accoglienza per i richiedenti asilo, dopo aver parlato dell’esame della domanda di asilo (incluse modalità di ricorso giurisdizionale), è oggi il momento di occuparci del contenuto della protezione. 
Quali diritti conseguono al riconoscimento? Permesso di soggiorno, titolo di viaggio, ricongiungimento familiare e molto altro in questa sesta (e ultima) parte. 

Di nuovo un grazie sentito alla Fondazione Svizzera del Servizio Sociale Internazionale che ci ha permesso di sapere qualcosa di più di un Paese vicino e decisamente importante ai nostri fini. 

Buona lettura!



SVIZZERA
Parte 6 – Il contenuto della protezione internazionale


Titolo di soggiorno
La persona a cui è riconosciuto lo status di rifugiato riceve un permesso detto B-asilo, valido per 5 anni e facilmente rinnovabile. Dopo 5 anni, il titolare può fare domanda per avere un permesso C (equivalente del permesso per lungo-soggiornanti UE), ma l’ottenimento è condizionato dalla valutazione della sua integrazione in Svizzera.

Chi ha ricevuto l’ammissione provvisoria riceve un permesso F, di validità variabile (da 1 a 7 anni). Alcune persone possono perdere il diritto a restare in Svizzera, qualora si valuti che la situazione nel Paese d’origine sia migliorata e nulla osti al ritorno. Dopo 5 anni dall’entrata in Svizzera, il titolare di permesso F può fare domanda per un permesso B, anche questo condizionato alla valutazione della sua integrazione in Svizzera.
I titolari di permesso F si dividono in due categorie: coloro a cui, pur non avendo ricevuto l’asilo, è riconosciuta una qualità di rifugiato (detti F-rifugiati), e coloro che non possono essere rimpatriati a causa di condizioni oggettive, che potranno mutare in futuro (detti F-stranieri).
In linea di massima, il permesso F-rifugiato può essere equiparato alla protezione sussidiaria del diritto UE, mentre il permesso F-stranieri corrisponde alla protezione umanitaria.

Documento di viaggio
I titolari dei permessi B-asilo e F-rifugiati ricevono un titolo di viaggio che dà loro diritti equiparati a quelli degli altri stranieri residenti. Con questo titolo di viaggio possono recarsi in ogni Paese del mondo (previo ottenimento del visto consolare, quando richiesto) eccetto il loro Paese d’origine.
I titolari del permesso F-rifugiati devono anche fare una domanda specifica per poter partire dal territorio svizzero.
I titolari del permesso F-stranieri non ricevono un titolo di viaggio, ma devono utilizzare il loro passaporto nazionale: anch’essi devono fare domanda per poter uscire dalla Svizzera.

Accesso all’alloggio
La normativa sull’accesso all’alloggio è cantonale, quindi varia sensibilmente da un Cantone all’altro. In generale, è stato constatato che l’ottenimento di un alloggio per i titolari di permesso F è più complicato che per i titolari di permesso B.

Accesso al mercato del lavoro
Dal 2011, i titolari di permesso F hanno ottenuto l’equiparazione con i titolari di permesso B nell’accesso al mercato del lavoro. Nei fatti, tuttavia, i titolari di permesso F trovano lavoro più difficilmente degli altri: il tasso di disoccupazione, che in Svizzera non supera il 6%, raggiunge il 35% tra i rifugiati e le persone con ammissione provvisoria.  Recentemente, in seguito al referendum del 9 febbraio 2014 che vuole limitare l’accesso al mercato del lavoro svizzero per i cittadini dell’Unione Europea, l’Unione Svizzera dei Contadini ha avviato un progetto per integrare maggiormente i rifugiati nell’agricoltura, al fine di compensare il deficit di manodopera.

Accesso alle prestazioni sociali
I rifugiati riconosciuti e le persone che beneficiano di un’ammissione provvisoria usufruiscono delle stesse prestazioni sociali dei cittadini svizzeri. È stato rilevato che, trovandosi spesso in situazioni economiche precarie, i rifugiati sono sopra-rappresentati tra i beneficiari dell’assistenza sociale (circa 80% dei rifugiati eritrei ne beneficia).

Diritto di voto
La Svizzera non riconosce, a livello federale, il diritto di voto agli stranieri. Solo otto cantoni hanno introdotto, in forme specifiche a ciascuno di essi, la possibilità per gli stranieri di partecipare alle elezioni cantonali o municipali. In generale, i rifugiati e i titolari di ammissione provvisoria beneficiano degli stessi diritti degli altri stranieri.

Ricongiungimento familiare
I titolari del permesso B-asilo hanno diritto al ricongiungimento familiare senza condizioni (con coniuge, partner e figli minori), quando il nucleo familiare ha vissuto insieme nel Paese d’origine prima della fuga; se invece la famiglia si è formata dopo la fuga, è necessaria l’indipendenza economica e un alloggio adeguato a ospitare la famiglia.

Nel caso di titolari di permesso F, permangono le condizioni di indipendenza economica e di alloggio adeguato, ma in questo caso il ricongiungimento potrà avvenire solo dopo 3 anni.

Naturalizzazione
Attualmente ogni persona residente legalmente in Svizzera da almeno 12 anni può fare domanda di naturalizzazione, quindi anche i titolari dei permessi B-asilo e F. È prevista per settembre 2016 l’entrata in vigore di una nuova legge, che, da un lato, ridurrà a 10 anni il periodo di residenza, ma dall’altro, limiterà la domanda ai soli titolari di permesso C. I rifugiati e i titolari di ammissione provvisoria dovranno quindi attivarsi a tempo per richiedere il cambiamento di permesso, che è, come detto, sottoposto a condizioni. È stato valutato che la nuova legge renderà più difficile la naturalizzazione dei rifugiati.


Riferimenti bibliografici:

Segreteria di Stato alle Migrazioni (SEM)
www.bfm.admin.ch

LAsi
https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19995092/index.html

Organisation Suisse d’Aide aux Réfugiés (OSAR)
www.osar.ch



* questa scheda è stata scritta appositamente per il blog della nostra associazione dalla “Fondazione Svizzera del Servizio Sociale Internazionale”